La formazione del personale addetto deve essere un prerequisito, quindi per Imprese e Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo è confermato e messo in risalto anche dall’art. 29 dove viene specificato che “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare …”.